Art. 3.

      1. In caso di ricorso per cassazione, l'imputato e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono concordare, secondo quanto disposto dall'articolo 599 del codice di procedura penale, la rinuncia a taluni motivi di ricorso con accoglimento di quelli che portano a una rideterminazione della pena cui deve essere applicato in tutto o in parte l'indulto di cui all'articolo 1. Tale richiesta deve essere formulata entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di concordare con il Procuratore generale presso la Corte di cassazione la rinuncia a taluni motivi di ricorso e l'accoglimento di altri con rideterminazione della pena.